Le novità del DL Sostegni ter
Premessa |
Con il DL n. 4 del 27.01.2022 (DL Sostegni-ter) il legislatore ha introdotto alcuni contributi a sostegno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, nonché alcune modifiche in materia fiscale, al fine di prevenire le frodi e adattare le disposizioni vigenti alle novità inserite nel corso degli ultimi mesi del 2021.
Con riferimento ai contributi si segnala l’introduzione di un nuovo beneficio a favore di coloro che hanno cessato l’attività al 27.01.2022, per le attività di commercio al dettaglio, per i settori intrattenimento, HORECA, wedding, per la sanificazione e per ASD/SSD.
In materia fiscale, è stata introdotta una limitazione delle cessioni dei “bonus edili” che, a seguito di un regime transitorio, potranno essere ceduti solamente una volta. Viene introdotto inoltre un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022 per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.
Tra le altre novità, l’introduzione di un incentivo per le assunzioni nel settore turismo e stabilimenti termali per i contratti a termine o di lavoro stagionale effettuate dal 01.01.2022 fino al 31.03.2022.
Le novità in materia fiscale |
Detrazione edilizie – limiti sconto e cessione | Per le spese sostenute dal 2020 fino al 2024 viene prevista la possibilità di effettuare, oltre allo sconto, una sola cessione del credito. In buona sostanza il contribuente potrà:
A fronte di tale limitazione vien previsto un regime transitorio per consentire in ogni caso una ulteriore cessione a terzi per quei crediti che alla data del 07.02.2022 sono stati precedentemente oggetto di opzione.
Viene specificato che i contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni devono considerarsi nulli.
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Detrazioni IRPEF per familiari a carico | A seguito dell’applicazione dell’assegno unico e universale per i figli, viene previsto quanto segue:
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Credito locazioni settore turismo | Viene nuovamente prevista l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative.
Con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito spetta a condizione che i soggetti aventi diritto abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
In breve, a seguito dell’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere, a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati, di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi) per i canoni di locazione o affitto d’azienda versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
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Discoteche e sale da ballo | In relazione alle attività sospese dal 25.12.2021 al 31.01.2022 viene disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio relativi ad IVA, ritenute ed addizionale regionale e comunale all’IRPEF.
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Credito rimanenze finali settore tessile e moda | Il credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, viene esteso, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”, 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”; 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.
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Imprese energivore | Viene riconosciuto un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
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Bonus investimenti | Con riferimento agli investimenti in beni materiali 4.0 finalizzati a progetti di transizione ecologica, viene previsto un credito d’imposta del 5% fino ad un massimale di spesa di 50 milioni di euro (ordinariamente 20 milioni).
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Le novità in materia di contributi |
Attività chiuse | Viene rifinanziato il contirbuto destinato a sostenere le attività che al 27.1.2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione (es. discoteche e sale da ballo).
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Contributo settori wedding, horeca ed intrattenimento | Viene integrato l’art. 1-ter del DL 73/2021, ora rubricato “Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà”, ampliando in sostanza la platea dei beneficiari.
Le imprese interessate dal contributo sono le seguenti:
96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie; 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile; 56.21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); 56.30, Bar e altri esercizi simili senza cucina; 93.11.2, Gestione di piscine.
Per accedere alle agevolazioni, tali imprese nell’anno 2021 devono aver subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
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Contibuto ASD e SSD | Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, di cui all’art. 1 co. 369 della L. 205/2017, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2022.
Parte delle risorse del predetto fondo sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e le SSD maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte con il DL 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione del predetto fondo, è destinata a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
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Contributo per le attività di commercio al dettaglio | Viene prevista la concessione un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono attività di commercio al dettaglio. Sono interessati, in particolare:
Il contributo è determinato sulla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e e quello riferito al periodo d’imposta 2019. All’importo ottenuto si applicano le seguenti percentuali:
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Le altre novità |
Bonus terme | I buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data del 08.01.2022 sono utilizzabili entro il 31.03.2022.
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Incentivo assunzioni settore turismo e termale | In caso di assunzioni a tempo determinato o stagionale effettuate dal 01.01.2022 al 31.03.2022 viene prevista l’applicazione di un’agevolazione che consiste in un esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi INAIL) limitatamente al periodo dei contratti stipulati e fino ad un massimo di 3 mesi.
In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.
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Fondo settore spettacolo, cinema e audiovisivo | La norma prevede il rifinanziamento dei fondi di cui all’art. 89 co. 1 del DL 18/2020, istituiti nello stato di previsione del Ministero della Cultura al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.
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Esonero contribuzione CIGS | Si riconosce ai datori di lavoro appartenenti a specifici settori e attività economiche (ovverosia settori del turismo, della ristorazione, degli stabilimenti termali, dell’attività ricreative, ecc.), la possibile fruizione, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa compresi tra l’1.1.2022 e il 31.3.2022, dell’esonero dal versamento del contributo addizionale ex art. 5 del DLgs. 148/201513 E della contribuzione addizionale art. 29 co. 8 del DLgs. 148/2015.
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Modifiche in materia CIGS | Il provvedimento in esame apporta diverse modifiche alla disciplina generale dei trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal DLgs. 148/2015. Tra le varie, si prevede:
1. esonero dal versamento della contribuzione addizionale alle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale ex art. 27 del DL 83/2012, che stipulano contratti di solidarietà; 2. maggiore definizione delle tempistiche che i datori di lavoro devono rispettare per inoltrare all’INPS la comunicazione dei dati al fine di ottenere il pagamento diretto dell’integrazione salariale; 3. l’eventuale svolgimento di lavoro a termine nel periodo di fruizione di trattamenti di integrazione salariale, consegua una sospensione di questi ultimi per un periodo pari o inferiore a 6 mesi, in relazione alla durata della prestazione lavorativa; 4. la consultazione sindacale individuata nell’ambito della procedura per la concessione della CIGO o della CIGS di cui agli artt. 14 e 24 del DLgs. 148/2015, possa avvenire anche in modalità telematica; 5. una modifica dell’art. 16 del DLgs. 148/2015, stabilendo che il trattamento di CIGO venga concesso dall’INPS anziché dalla competente Sede territoriale del medesimo Istituto previdenziale; 6. l’estensione ai Fondi di solidarietà disciplinati al Titolo II del Dlgs. 148/2015, delle disposizioni ex art. 25-ter del DLgs. 148/2015, secondo cui i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali; 7. l’indicazione di un parametro per determinare l’importo minimo della prestazione di assegno di integrazione salariale di cui all’art. 30 del DLgs. 148/2015.
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Misure a sostegno del settore suinicolo | Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e indennizzare gli operatori danneggiati sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, due fondi denominati “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza”, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola”, con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022.
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